L'articolo 10, punto 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, e' sostituito dal seguente: "I servizi notturni possono essere non piu' di due, anche consecutivi, fra due riposi settimanali. I servizi notturni non devono essere piu' di dodici in un periodo di trenta giorni. In un periodo di trenta giorni devono essere assicurate quindici notti nei riposi giornalieri e settimanali trascorsi in residenza".

Testo vigente dal 27 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-03-02;77~art4 · fonte su Normattiva