All'art. 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' aggiunto il seguente comma: "Quando le condizioni previste dall'art. 73 si verificano nei confronti dei genitori, del collaterale o dell'assimilato, dopo la morte del militare o del civile, il termine di cinque anni decorre dal verificarsi di tali condizioni, ma la pensione ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda".

Testo vigente dal 23 giugno 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-05-10;491~art2 · fonte del testo