((Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione del servizio ed il civile dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nei casi in cui le condizioni di eta' o di incapacita' a qualsiasi proficuo lavoro per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti. Quando le condizioni previste dall'articolo 73 si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore dell'assimilato o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali condizioni)). 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 novembre 1961, n. 1240

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La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 41) che "Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste - gia' Zona A e B - nonche' per quelli esodati dal territorio ceduto alla Repubblica popolare federativa jugoslava in forza del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini gia' previsti dagli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, scadono sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge."

Testo vigente dal 21 dicembre 1961

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1955 al 21 dicembre 1961. 86 parole tolte, 101 parole aggiunte.

tolto: Le domande di pensione da parte dei congiunti di militari o di civiliaggiunto: Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione del servizio ed il civile dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra tolto: devono essere presentate entro cinque anniaggiunto: , che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla tolto: notificazione aggiunto: partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al Comune dell'ultimo domiciliotolto: . Se la domanda e' presentata oltre un anno dai termini suddetti, la pensione e' concessaaggiunto: , conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda tolto: o dei documenti. Nel casoaggiunto: . Nei casi in cui le condizioni di eta' o di incapacita' a qualsiasi proficuo lavoro per il padre tolto: o per l'assimilato, aggiunto: e per l'assimilato e di vedovanza per la madre tolto: o aggiunto: e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, tolto: i termini di cui ai commi precedenti decorrono aggiunto: il computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti. Quando le condizioni previste tolto: dall'art. 73 si verificano nei confronti dei genitori, del collaterale o dell'assimilato, aggiunto: dall'articolo 73 si verifichino dopo la morte aggiunto: o la scomparsa del militare o del civile, tolto: il termine di cinque anni aggiunto: nei confronti del genitore dell'assimilato o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali condizionitolto: , ma la pensione ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 novembre 1961, n. 1240

    La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 41) che "Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste - gia' Zona A e B - nonche' per quelli esodati dal territorio ceduto alla Repubblica popolare federativa jugoslava in forza del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini gia' previsti dagli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, scadono sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art108 · fonte del testo