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[1]L'art. 15 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente:

[2]«I sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico sono tratti in base a concorsi per titoli e per esami dagli ufficiali di complemento del corrispondente ruolo, dai marescialli in servizio permanente della corrispondente categoria, nonche' dai marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota. Per prendere parte ai concorsi di cui sopra, gli ufficiali dovranno essere in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto tecnico industriale o per geometra ed aver prestato almeno venti mesi di servizio quale ufficiale assistente tecnico.

[3]«I marescialli dovranno avere almeno due anni di anzianita' nel grado.

[4]«L'anzianita' assoluta nel grado di sottotenente decorre in ogni caso, dalla data del decreto di nomina e l'anzianita' relativa sara' determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso».

Testo in vigore dal 5 luglio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-06;730~art2 · fonte del testo