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[1]L'art. 17 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente:
[2]«Paragrafo 7 - Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.
[3]«I sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, sono tratti:
- a)in base a pubblici concorsi per titoli e per esami dai cittadini italiani muniti del diploma di perito e ragioniere commerciale, rilasciato da un Regio istituto tecnico;
- b)in base a concorsi per titoli e per esami dai marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'arma aeronautica, nonche' dai marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'arma aeronautica i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota.
[4]«Il numero dei posti da conferirsi ai sensi della lettera b) non potra' superare il quarto dei posti vacanti alla data del l° gennaio di ciascun anno, salva la facolta' al Ministero di devolvere ai concorsi di cui alla lettera a) i posti che non venissero coperti per mancanza di marescialli idonei.
[5]Per prendere parte al concorso di cui sopra, i marescialli dovranno avere almeno due anni di anzianita' nel grado».
Testo in vigore dal 5 luglio 1940 al 9 ottobre 2010
