Dopo l'art. 574 del Codice di procedura penale aggiunto il seguente: Art. 574-bis. (Riparazione dell'errore giudiziario e risarcimento dei danni). - "Nei casi preveduti dal n. 4 dell'art. 554, la riparazione pecuniaria puo' essere domandata qualora non sia, stato possibile conseguire, in tutto o in parte, il risarcimento dei danni per causa non imputabile all'avente diritto. Qualora vi sia stato un risarcimento parziale, la riparazione e' liquidata in misura non eccedente l'ammontare della somma non recuperata a titolo di risarcimento. Il termine previsto nel primo capoverso dell'art. 573 rimane sospeso durante il giudizio per il risarcimento dei danni e l'esecuzione successiva. Lo Stato che ha corrisposto la riparazione resta surrogato, fine a concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile".

Testo vigente dal 7 giugno 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-05-23;504~art2 · fonte del testo