[1]Il ruolo organico del personale subalterno di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1234, e' sostituito dal seguente:

[2]Usciere capo............................................. N. 90 Usciere.................................................. " 452 --- N. 542 ---

[3]I posti di usciere capo saranno conferiti per anzianita' congiunta al merito, su designazione del Consiglio - d'amministrazione del personale subalterno di pubblica sicurezza, agli uscieri che abbiano dimostrato idoneita', diligenza e buona condotta. Agli uscieri capi di questura e' attribuito il trattamento economico di cui alla seguente tabella, che sostituisce la tabella n. 6 dell'allegato II alla legge 12 aprile 1949, n. 149, per quanto concerne il personale subalterno della pubblica sicurezza.

[4]TABELLA

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

[6]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata corrige pubblicato in G.U. 20/04/1951, n. 91 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 17 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-15;227~art2 · fonte del testo