L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' aumentato di tre posti di maggiore e di otto posti di capitano ed e', corrispondentemente, ridotto di quindici posti di subalterno. Nella prima attuazione della presente legge i tre posti di maggiore e gli otto posti di capitano di cui sopra saranno coperti dagli ufficiali reclutati secondo l'art. 3 e seguenti.

Testo vigente dal 24 maggio 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;217~art1 · fonte del testo