Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.
Abrogato dal 18 gennaio 1943
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3 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943. 1619 parole tolte, 10 parole aggiunte in 45 capoversi.
tolto: Il capo V (articoli 30 a 38) della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra, richiamato dalla legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, e' sostituito dal seguente:
tolto: CAPO V.
tolto: DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI RELATIVE AL PERSONALE (DIRIGENTE E DIPENDENTI) DEGLI STABILIMENTI STATALI DI PRODUZIONE PER LA GUERRA O DEGLI ENTI, AZIENDE O STABILIMENTI PRIVATI MOBILITATI.
tolto: Art. 30. - Assoggettamento alla giurisdizione penale militare. - Tutte le persone, di qualunque sesso di qualunque eta', appartenenti o dipendenti dagli stabilimenti statali di produzione per la guerra e dagli stabilimenti privati mobilitati, sono soggette alla giurisdizione militare per i reati previsti nella presente legge, salvo le eccezioni espressamente indicate.
tolto: Art. 31. - Abbandono del servizio da parte di mobilitato civile. - Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre cinque giorni, ovvero, essendone regolarmente assente, non vi rientra senza giusto motivo nei cinque giorni successivi a quello prefissogli e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
tolto: La stessa pena si applica al comandato a tempo determinato od indeterminato, che indebitamente si assenta dallo stabilimento per oltre ventiquattro ore continuate, o non vi rientra nello stesso termine.
tolto: Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, previo accordo, la pena e' aumentata.
tolto: Se la durata dell'assenza non supera i quindici giorni, la pena puo' essere diminuita da un terzo alla meta'.
tolto: Art. 32. - Violenza a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa. - Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 80, usa violenza a un superiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento stesso, e' punito con la reclusione da due a cinque anni.
tolto: Se il fatto e' commesso per cause estranee al servizio, la pena e' diminuita da un terzo alla meta'.
tolto: Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena e' diminuita da un terzo alla meta'.
tolto: Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal Codice penale militare.
tolto: Art. 33. - Minaccia ed ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa. - Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30, minaccia un ingiusto danno a un superiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, e' punito con la reclusione sino a tre anni.
tolto: La stessa pena si applica se l'offesa e' commessa mediante comunicazione telegrafica o telefonica ovvero con scritti o disegni diretti alla persona offesa.
tolto: Se il fatto e' commesso per cause estranee al servizio, la pena e' della reclusione fino a due anni.
tolto: Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena e' diminuita, da un terzo alla meta'.
tolto: Art. 34. - Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa. - Chiunque appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30, rifiuta di obbedire ad un ordine, relativo al servizio od alla disciplina, di un superiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento, e' punito con la reclusione fino a otto mesi.
tolto: Se il fatto e' commesso durante il servizio, o in presenza di piu' persone appartenenti allo stabilimento stesso, la pena e' aumentata.
tolto: Art. 35. - Violenza, minaccia, ingiuria o rifiuto di obbedienza verso l'Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare. - Le pene indicate negli articoli 32, 33 e 34 si applicano anche se i fatti ivi preveduti sono commessi contro chi rappresenta l'Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento.
tolto: Art. 36. - Abuso di autorita' da parte di superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa e di militari preposti alla sorveglianza disciplinare. - Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30, usa violenza a un inferiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento stesso, e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.
tolto: Se il colpevole ha reagito in istato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena e' diminuita dalla meta' ai due terzi.
tolto: Le stesse disposizioni si applicano se il fatto e' commesso da chi rappresenta l'Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, contro un appartenente allo stabilimento medesimo.
tolto: Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del Codice penale militare.
tolto: Art. 36-bis. - Minaccia a un inferiore. - Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'art. 30, minaccia un ingiusto danno a un inferiore nella gerarchia dello stabilimento stesso, e' punito con la reclusione fino a otto mesi.
tolto: La pena e' della reclusione fino a due anni se la minaccia e' grave o e' fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 del Codice penale.
tolto: Si applicano le disposizioni del secondo e quarto comma dell'art. 33 e del terzo comma dell'articolo precedente.
tolto: Art. 37. - Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori. - Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'art. 30, dolosamente ostacola il corso dei lavori o esegue lavorazione difettosa o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, e' punito con le pene previste dalla prima parte dell'art. 253 del Codice penale.
tolto: Se il fatto e' diretto a menomare l'efficienza bellica dello Stato o se ricorrono le ipotesi previste nei numeri 1° e 2° del capoverso dell'art. 253 del Codice penale, si applica la pena di morte.
tolto: Se il fatto e' commesso per negligenza o imprudenza e' punito con la reclusione sino a due anni.
tolto: Art. 37-bis - Violazioni di disposizioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o di altre Amministrazioni dello Stato da parte di dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni il dirigente o preposto ad un ente, azienda o stabilimento privato mobilitato o che abbia ricevuto dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra preavviso di ausiliarieta', il quale:
tolto: 1° ritarda od omette di comunicare notizie e dati richiesti dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o dall'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, relativi all'attivita' dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele od incompleto;
tolto: 2° presenta al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o all'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantita', superiore a quella necessaria e sufficiente;
tolto: 3° aliena le materie prime o i prodotti industriali assegnatigli dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, o dall'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, ovvero li utilizza per produzione o scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;
tolto: 4° omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionandone la riduzione della capacita' produttiva; 5° procede senza autorizzazione del Ministero della corporazioni nei casi regolati dalle leggi 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e 12 gennaio 1933-XI, n. 141, o, negli altri casi, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ovvero dell'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, a trasformazioni di lavorazione o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione totale o parziale degli stabilimenti o di macchinari negli stessi installati.
tolto: Se alcuno dei fatti preveduti ai numeri 1, 2 e 3 e' commesso da dirigente di ente, azienda o stabilimento privato diverso da quelli sopra indicati, la pena e' della reclusione da un mese a due anni e la cognizione di essi spetta alla giurisdizione ordinaria.
tolto: Art. 37-ter. - Sanzioni disciplinari per dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati. - Salva l'applicazione delle pene stabilite nell'articolo precedente, qualora il fatto costituisca un delitto ivi preveduto, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o l'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, puo', per le violazioni di disposizioni di carattere generale o particolare da esso emanate, infliggere alle persone indicate nel primo comma di detto articolo, secondo la gravita' della infrazione commessa, le seguenti punizioni disciplinari:
tolto: a) censura;
tolto: b) sospensione dall'ufficio o dal servizio a tempo determinato;
tolto: c) sostituzione nell'ufficio o nel servizio;
tolto: d) sostituzione nell'ufficio o nel servizio, previa smobilitazione civile ed allontanamento dall'ente, azienda o stabilimento.
tolto: Al posto della persona sostituita l'autorita' che emette il provvedimento puo' nominare un commissario straordinario di sua scelta.
tolto: Art. 38. - Applicabilita' delle punizioni disciplinari militari. - Gli appartenenti o dipendenti degli stabilimenti di cui all'art. 30 se di sesso maschile e di eta' non inferiore ai 18 anni, sono soggetti anche, d'ordine della Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, alle punizioni contemplate dal regolamento di disciplina militare, nei modi e nelle forme stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.
tolto: Art. 38-bis. - Aggravamento di punizioni disciplinari per il mobilitato civile. - Le punizioni disciplinari per infrazioni ai regolamenti interni od ai contratti collettivi di lavoro, commesse dal personale di uno degli stabilimenti privati mobilitati, e per mancanze disciplinari, commesse da dipendenti di stabilimenti statali di produzione per la guerra sono aggravate nella misura fino al triplo e, nei casi piu' gravi, possono essere elevate di uno o piu' gradi.
tolto: Art. 38-ter. Applicazione delle pene militari a coloro che hanno obblighi militari. - La pena della reclusione, per quelle fra le persone indicate negli articoli 30 e 37-bis, prima parte, che abbiano obblighi di servizio militare, e' sostituita dalle corrispondenti pene militari secondo il conguaglio fissato dal Codice penale militare.
tolto: Alle persone di eta' inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni relative ai minori previste dal Codice penale e contenute nel R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835. La cognizione dei reati commessi da tali persone spetta alla giurisdizione ordinaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-11-01;1782~art1 · fonte del testo