L'articolo 2780 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2780 - Ordine dei privilegi sugli immobili. - Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono piu' crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:

  • 1)i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771;
  • 2)i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775;
  • 3)i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774;
  • 4)i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772;
  • 5)i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili".

Testo vigente dal 30 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-29;426~art14 · fonte su Normattiva