L'articolo 2780 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2780 - Ordine dei privilegi sugli immobili. - Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono piu' crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:
- 1)i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771;
- 2)i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775;
- 3)i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774;
- 4)i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772;
- 5)i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili".
Testo vigente dal 30 agosto 1975
