Le disposizioni dei precedenti articoli si osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Esse si applicano altresi' se il privilegio e' stato fatto valere anteriormente qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa. I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti articoli, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto. Ai crediti relativi a tributi soppressi in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, continuano ad applicarsi in materia di privilegi le disposizioni di legge vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 30 agosto 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 325/1983

    Questione infondata
    28 novembre 1983

    Il mutato orientamento giurisprudenziale, che elimini il presupposto in base al quale il giudice rimettente abbia prospettato la questione di legittimita` costituzionale, rende la questione stessa infondata nei sensi di cui in motivazione; in particolare, si deve ritenere, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione consolidatosi successivamente alla proposizione della questione di legittimita` costituzionale, che il titolare di un credito ammesso al passivo fallimentare come chirografario ha diritto di avvalersi del privileggio istituito dopo la formazione dello stato passivo dalla legge n. 426 del 1975. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 15 della legge 29 luglio 1975, n. 426, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente ai creditori ammessi al passivo fallimentare come chirografari di far valere le nuove cause di prelazione istituite con la legge n. 426/1975). - Cfr. sent. n. 72/1983.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 15 Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-29;426~art15 · fonte su Normattiva