[1]Dopo l'art. 315 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:

[2]Art. 315-bis. (Ricusazione del perito). - Il perito puo', prima che cominci a prestare il suo ufficio, essere ricusato dal pubblico ministero o dalle parti private per i motivi indicati nell'art. 64. Sulla ricusazione decide con ordinanza inoppugnabile il giudice, sentito il pubblico ministero e le altre parti, e il perito. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice. Le disposizioni di questo articolo si osservano anche se il perito e' nominato dopo la chiusura dell'istruzione. In tal caso sulla ricusazione provvede il giudice competente per il giudizio.

Testo vigente dal 30 giugno 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-06-18;517~art16 · fonte del testo