[1]Gli articoli 305, 307, 314 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

[2]Art. 305. (Istanze delle parti private - Provvedimenti del giudice). - Sulle istanze presentate a norma dell'articolo precedente il giudice deve provvedere immediatamente con ordinanza. Sulle altre istanze presentate dalle parti private o dai loro difensori, il giudice, se non provvede con ordinanza, deve provvedere con la sentenza.

[3]Art. 307. (Obbligo del segreto). - I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti, i difensori delle parti, i consulenti tecnici e le altre persone, eccettuate le parti private e i testimoni, che compiono o concorrono a compiere atti di istruzione o assistono al compimento di essi, sono obbligati al segreto per tutto cio' che concerne gli atti medesimi e i loro risultati.

[4]Art. 314. (Facolta' del giudice di procedere a perizia).- Qualora sia necessaria una indagine che richieda particolari cognizioni di determinate scienze o arti, il giudice dispone la perizia con ordinanza. Non sono ammesse perizie per stabilire la abitualita' o la professionalita' nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalita' dell'imputato e in genere le qualita' psichiche indipendenti da cause patologiche. La perizia e' disposta d'ufficio. Se non si provvede di ufficio, il pubblico ministero o la parte privata che vi abbia interesse puo' proporne istanza al giudice istruttore. In ogni caso il perito e' scelto e nominato d'ufficio dal giudice tra le persone che egli reputa idonee e preferibilmente tra coloro che hanno conseguito la qualifica di specialista. La prestazione dell'ufficio di perito e' obbligatoria. Il giudice, quando lo ritiene necessario, puo' nominare contemporaneamente o successivamente piu' periti. L'ordinanza e' comunicata ai sensi dell'art. 304-ter. Nondimeno nei casi urgenti tale formalita' non sospende la esecuzione della perizia. Il giudice puo' in ogni stato e grado del procedimento nominare uno o piu' periti anche per una nuova indagine sugli stessi quesiti proposti ai periti che abbiano precedentemente espresso il proprio parere.

Testo vigente dal 30 giugno 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-18;517~art15 · fonte del testo