L'art. 201 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: Art. 201. - "I motivi di impugnazione possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal difensore, nel termine di giorni venti a decorrere da quello in cui venne eseguita la comunicazione o la notificazione preveduta dal secondo capoverso dell'art. 151. Quando ai sensi del secondo capoverso dell'art. 151 la notificazione deve essere fatta all'imputato e al suo difensore, il termine decorre dall'ultima delle notificazioni. Nello stesso termine il difensore puo' esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti del procedimento e ivi estrarne copia. Le parti private ed i difensori possono presentare i motivi anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto li trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato. I motivi possono altresi' essere trasmessi col mezzo di raccomandata, spedita nei termini indicati nei commi precedenti al cancelliere il quale, dopo avervi apposta l'indicazione del giorno in cui li riceve e la propria sottoscrizione, li unisce agli atti del procedimento. Se si tratta di parti private o del difensore la sottoscrizione deve essere autenticata o dal notaio o da persona autorizzata. In ogni caso d'impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilita' e possono essere presentati o trasmessi entro il termine suindicato anche con piu' atti successivi. I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza".

Testo vigente dal 1 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;229~art2 · fonte del testo