L'art. 5 delle norme di attuazione e coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, e' sostituito dal seguente: Art. 5. - "La sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione fatta a termini del primo capoverso dell'art. 198 del Codice di procedura penale, e la sottoscrizione della enunciazione dei motivi di impugnazione, fatta a termini del quarto capoverso dell'articolo 201 del Codice predetto, devono essere accompagnate dalla attestazione della autenticita' della firma fatta da parte di un notaio, o del sindaco o del giudice conciliatore o di un membro del Consiglio dello ordine forense".

Testo vigente dal 1 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;229~art3 · fonte del testo