L'art. 198 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: Art. 198. - "Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, la dichiarazione di impugnazione e' ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La parte e i difensori possono proporre la impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo di raccomandata o del telegrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento. Le parti private ed i difensori possono fare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato".
Testo vigente dal 1 aprile 1958
