Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicheranno per le notificazioni le disposizioni degli articoli 4 e 5, se l'ufficio che procede avra' invitato l'imputato, con apposita comunicazione, notificata nelle forme di cui agli articoli 166 e seguenti, a fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, avvertendolo che, in mancanza o in caso di insufficienza o inidoneita' della dichiarazione o elezione, il luogo in cui la comunicazione gli e' stata notificata sara' quello in cui saranno eseguite le successive notificazioni.

Testo vigente dal 20 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;534~art14 · fonte su Normattiva