L'articolo 172 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 172. - (Durata del domicilio legale per le notificazioni all'imputato). - La determinazione del domicilio legale fatta a norma dell'articolo precedente vale per tutto il corso del procedimento, salvo quanto e' disposto nella prima parte dell'articolo 532".
Testo vigente dal 20 agosto 1977
