L'articolo 172 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 172. - (Durata del domicilio legale per le notificazioni all'imputato). - La determinazione del domicilio legale fatta a norma dell'articolo precedente vale per tutto il corso del procedimento, salvo quanto e' disposto nella prima parte dell'articolo 532".

Testo vigente dal 20 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;534~art5 · fonte su Normattiva