L'articolo 171 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 171. - (Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'indiziato e all'imputato). - Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indiziato o dell'imputato, che non sia detenuto ne' internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita a dichiarare uno dei luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 169, o ad eleggere domicilio per le notificazioni. Della dichiarazione o dell'elezione, ovvero del rifiuto di compierle, e' fatta menzione nel processo verbale. Fuori della suddetta ipotesi, l'invito a fare la dichiarazione o l'elezione prevedute dalle disposizioni precedenti, entro il termine fissato dal giudice o dal pubblico ministero, e' formulato mediante il primo atto che, attribuendo all'imputato tale qualita', gli venga notificato nelle forme di cui agli articoli 166 e seguenti. L'imputato e' altresi' avvertito che, in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneita' della dichiarazione o dell'elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto e' stato notificato. II luogo dichiarato o eletto deve essere comunicato alla cancelleria o alla segreteria dell'autorita' che procede, con dichiarazione raccolta a processo verbale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata in entrambi i casi da un notaio o da persona autorizzata. La comunicazione puo' essere fatta anche alla cancelleria del pretore del luogo ove si trovi l'imputato; in tale caso il cancelliere trasmette immediatamente la comunicazione alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio precedente. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza, al momento della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto dal direttore dell'istituto o dello stabilimento. Il direttore iscrive le dichiarazioni ricevute nel registro indicato nell'articolo 80 e ne da' immediatamente comunicazione all'autorita' giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o la dimissione. Ogni mutazione del luogo dichiarato o del domicilio eletto deve essere comunicata dall'indiziato o dall'imputato all'autorita' che procede con le forme prevedute dal primo capoverso. Finche' l'ufficio procedente non abbia ricevuto la comunicazione sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto. Salvo quanto disposto dal primo capoverso, se mancano o sono insufficienti o inidonee la dichiarazione o l'elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede e con immediato avviso al difensore. Si provvede nello stesso modo quando le notificazioni sono divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso.

Testo vigente dal 20 agosto 1977

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 32/1981

    Questione infondata
    26 febbraio 1981

    L'art. 171, comma quinto, c.p.p., nel testo modificato dall'art. 4 legge 8 agosto 1977, n. 534, è rivolto a regolare la dichiarazione o l'elezione di domicilio così da semplificare e rendere più spedite le forme di notificazione ed a disciplinare le conseguenze che ne derivano, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità delle stesse. Presupposto per la corretta applicazione di tale norma è che l'imputato sia venuto effettivamente a conoscenza del procedimento iniziato a suo carico. Quando, invece, tale effettiva conoscenza non vi sia mai stata, non trova più applicazione l'art. 171 c.p.p., ma si dovrà procedere con il rito apprestato per gli irreperibili e la notifica in cancelleria dell'estratto della sentenza di condanna all'imputato contumace dovrà sempre essere preceduta dal rinnovo delle ricerche e dal decreto di irreperibilità. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., dell'art. 171, comma quinto, c.p.p., nel testo sostituito dall'art. 4 legge 8 agosto 1977, n. 534, nella parte in cui dispone che le notificazioni, qualora manchi o sia insufficiente o inidonea la dichiarazione o elezione di domicilio siano eseguite mediante deposito in cancelleria e con avviso al difensore, anche nel caso in cui il decreto di citazione a giudizio, contenente l'invito a dichiarare o eleggere domicilio, sia stato notificato col rito degli irreperibili e il dibattimento si sia svolto in contumacia).

    Art. 171 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 4 Modificazioni al codice di procedura penale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;534~art4 · fonte su Normattiva