L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente: "E' vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcole etilico sintetico, nonche' prodotti contenenti acido acetico non derivante dalla fermentazione acetica del vino e prodotti derivati dalla fermentazione acetica del vino che non possono essere qualificati "aceto", in base al precedente articolo 41. In deroga ai divieti previsti dal precedente comma e dall'art. 41, ultimo comma, e' consentita la detenzione dell'acido acetico nei panifici e negli stabilimenti dolciari, nonche' l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti per panificazione e pasticceria, a condizione che in detti panifici o stabilimenti o nei locali con essi comunque comunicanti, anche attraverso cortili, non si detengano aceto o prodotti contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido acetico possa in tutto o in parte sostituirsi all'aceto".

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;739~art20 · fonte su Normattiva