Il primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Nella preparazione dell'aceto, oltre alle pratiche ed ai trattamenti ammessi per i vini dal presente decreto, e' consentita l'aggiunta di acqua purche' venga effettuata soltanto negli acetifici".

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;739~art19 · fonte del testo