Il primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Nella preparazione dell'aceto, oltre alle pratiche ed ai trattamenti ammessi per i vini dal presente decreto, e' consentita l'aggiunta di acqua purche' venga effettuata soltanto negli acetifici".
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
