Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente: "E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito dal prefetto, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclava per la preparazione dei vini spumanti naturali e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati".
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
