La promozione alla qualifica di ufficiale di seconda classe si consegue a ruolo aperto dopo quattro anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore. La promozione ad ufficiale di prima classe si consegue a ruolo aperto dopo tre anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore. Non possono conseguire le promozioni di cui e al presente articolo gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato giudizio complessivo anche per una sola volta inferiore a "buono". Le promozioni vengono conferite con provvedimento del direttore generale di amministrazione e o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art32 · fonte su Normattiva