I dipendenti degli uffici locali debbono risiedere nel Comune in cui ha sede l'ufficio. Tuttavia il direttore provinciale, per comprovate ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.
Testo vigente dal 29 marzo 1963
