I dipendenti degli uffici locali debbono risiedere nel Comune in cui ha sede l'ufficio. Tuttavia il direttore provinciale, per comprovate ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art39 · fonte su Normattiva