Art. 80
[1](art. 51, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]I trasferimenti da una sede ad un'altra, a domanda o d'ufficio, degli impiegati aventi qualifica di direttore d'ufficio locale, sono disposti, anche nell'ambito della stessa provincia, dal direttore centrale degli uffici locali. Contro il provvedimento del direttore centrale e' ammesso ricorso alla commissione centrale degli uffici locali la cui deliberazione e' definitiva.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva