I titolari di agenzia, i ricevitori, i portalettere ed i procaccia i cui posti vengono assegnati senza concorso ai sensi dei precedenti articoli 80 e 81 cessano dal servizio, a tutti gli effetti, con la qualifica rivestita prima della pubblicazione della presente legge.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art82 · fonte su Normattiva