I direttori di ufficio locale, i titolari di agenzia, gli ufficiali dell'albo nazionale, i ricevitori, i portalettere, i procaccia, i fattorini assunti con contratto di diritto privato i quali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, cessino dal servizio prima della emissione del provvedimento di inquadramento di chi alla presente legge, conseguiranno, egualmente, a tutti gli effetti, le nomine previste dai precedenti articoli 70, 71, 72 e 73 salvo quanto disposte dall'articolo 82 della presente legge.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art83 · fonte su Normattiva