Le disposizioni degli articoli 1 e 3, del 2° comma dell'art. 4, dell'art. 12 e del 3° e 4° comma dell'art. 13 del decreto-legge 1 marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, sono sostituite da quelle contenute nei seguenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6. L'art. 2 del suindicato decreto-legge e' soppresso.
Testo vigente dal 18 settembre 1954
