Il secondo comma dell'art. 4 e' cosi' modificato: "Il Consorzio continuera' a provvedere al completamento, all'arredamento ed alla manutenzione delle opere portuali della zona destinata a punto franco, rimanendo a suo carico anche le opere di recinzione. Il Consorzio medesimo e' tenuto altresi' a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici ed i servizi doganali e per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi, nonche' a fornire gratuitamente le aree ed i locali occorrenti per, gli uffici ed i servizi ferroviari".

Testo vigente dal 18 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;843~art4 · fonte del testo