Il terzo e quarto comma dell'art. 13 sono cosi' modificati: "Le norme di attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per la difesa per i trasporti, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sentito il Consiglio dei Ministri ed udito il parere del Consiglio di Stato". Con lo stesso decreto saranno stabilite le condizioni alle quali potra' essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando cio' sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze, la facolta' riservata all'Amministrazione finanziaria nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno ed il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Amministrazione del punto franco ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali, ferroviari e di vigilanza.

Testo vigente dal 18 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;843~art6 · fonte del testo