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I Comune puo' proporre varianti al piano approvato solo per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la necessita' di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione. Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per il piano originario.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1951 al 7 settembre 1993

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