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Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualita', i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione. L'interesse da corrispondere per il pagamento in annualita' dei lavori di cui sopra, e di quelli previsti dall'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834, non puo' essere superiore dell'uno per cento al tasso ufficiale di sconto.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1951 al 25 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1402~art16 · fonte del testo