Resta di competenza del Ministero dei lavori pubblici la definizione dei procedimenti amministrativi, relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa, anche nel conto dei residui, anteriormente alla data del 1 gennaio 1978, nonche' dei procedimenti per i quali il Ministero dei lavori pubblici, prima della data del 29 luglio 1977, abbia proposto la progettazione ai fini dell'esecuzione in concessione e con pagamento della spesa in annualita' differite, ai sensi dell'articolo 16 della suddetta legge 27 ottobre 1951, n. 1402. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1993, n. 317

1

La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui [...]all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933".

Testo vigente dal 7 settembre 1993

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-12-23;933~art4 · fonte su Normattiva