Art. 18 — Aree escluse dall'espropriazione
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Sono escluse dall'espropriazione contemplata nell'articolo precedente le aree per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in corso la procedura gia' iniziata ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificati entrambi con la legge 28 luglio 1950, n. 834. Sono, inoltre, escluse le aree riservate alla costruzione di alloggi per i senza tetto da parte dello Stato, e di case popolari a cura degli Istituti provinciali per le case popolari, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Enti che provvedono alla costruzione di alloggi col contributo dello Stato a termini dell'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1951 al 7 settembre 1993
