Art. 20 — Occupazione di urgenza delle aree espropriande
Il Prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto l'autorizzazione ad espropriare, ordina l'occupazione, in via di urgenza, dei beni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il decreto del Prefetto deve, a cura del Comune, essere notificato nella forma delle citazioni, a ciascuno dei proprietari interessati. Per la procedura delle espropriazioni e per la determinazione dell'indennita' spettante ai proprietari si applica il precedente art. 9. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 agosto 1993, n. 317
8La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402".
Testo vigente dal 7 settembre 1993
