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All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 si provvedera' con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1962 al 23 giugno 1963
