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[1]All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 si provvedera' con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.((1a))

[2]((1a))

Testo in vigore dal 23 giugno 1963 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 1963

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1962 al 23 giugno 1963. 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

… il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: 1a

aggiunto: 1a

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-12-01;1441~art3 · fonte del testo