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[1]All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 si provvedera' con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.((1a))
[2]((1a))
Testo in vigore dal 23 giugno 1963 al 1 gennaio 2002
