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L'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, e' cosi' sostituito: "L'indennita' di espropriazione del suolo occupato nella costruzione delle opere di cui al precedente articolo 1 e' determinata dall'ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. L'indennita' di espropriazione, prevista nel primo comma, e' offerta all'interessato dal prefetto con atto notificato con le forme stabilite per le citazioni. Qualora l'indennita' sia stata accettata dall'interessato, il prefetto ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, insieme con gli interessi maturati alla data dell'accettazione, ovvero autorizza il pagamento a norma dell'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, e della legge 3 aprile 1926, n. 686, e pronuncia l'espropriazione. Trascorsi trenta giorni dall'avvenuta notifica senza che il proprietario dell'immobile espropriato abbia dichiarato di accettare l'indennita' offerta, il prefetto, ai sensi dell'articolo 48 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, provvede al versamento presso la Cassa depositi e prestiti della stessa con gli interessi maturati allo scadere dei trenta giorni e pronuncia l'espropriazione. Per gli ulteriori adempimenti e per quanto non e' previsto nel presente decreto, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008
