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L'articolo 3 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, e' cosi' sostituito: "Per gli eventuali danni o diminuzioni di diritti derivanti dall'occupazione del sottosuolo si applicano le disposizioni del precedente articolo 2".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008
