Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'articolo 3 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, e' cosi' sostituito: "Per gli eventuali danni o diminuzioni di diritti derivanti dall'occupazione del sottosuolo si applicano le disposizioni del precedente articolo 2".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-12-02;1231~art2 · fonte del testo