L'alinea c) dell'art. 70 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e' sostituito come appresso: "c) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere, che esplicano una attivita' produttiva di reddito tassabile, ai fini della imposta di ricchezza mobile, in categoria B o che corrispondono tributi sostitutivi di essa, per la parte di patrimonio destinata, all'esercizio di tale attivita'".
Testo vigente dal 12 novembre 1949
