L'art. 79 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, e' sostituito dal seguente: "Per gli accertamenti, per le rettifiche delle dichiarazioni, per la risoluzione delle controversie e per la riscossione dell'imposta straordinaria, valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile. "Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5) e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424".

Testo vigente dal 12 novembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art22 · fonte del testo