Art. 15
[1](Art. 15 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 ed art. 4 della legge 10 novembre 1949, n. 805)
[2]I censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo o enfiteutico, compresi i canoni da colonia perpetua, si tengono in conto in ragione del 100 per 5 del rispettivo ammontare, a meno che, per convenzione o per legge, non debbasi applicare, per il riscatto, un saggio diverso. Nel caso in cui il canone sia stabilito in natura, viene assoggettato alla imposta il valore che, per convenzione o per legge, gli sarebbe stato attribuito, qualora si fosse dovuto procedere al riscatto alla data del 28 marzo 1947.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva