Le sezioni staccate del Ministero dell'Africa italiana, il cui ulteriore funzionamento sia ritenuto indispensabile, potranno essere conservate, oltre il 31 dicembre 1948, in numero non superiore a nove. A cura del Ministero dell'Africa italiana esse saranno gradualmente soppresse in relazione alle diminuite esigenze.
Testo vigente dal 12 marzo 1949
