Le sezioni staccate del Ministero dell'Africa italiana, il cui ulteriore funzionamento sia ritenuto indispensabile, potranno essere conservate, oltre il 31 dicembre 1948, in numero non superiore a nove. A cura del Ministero dell'Africa italiana esse saranno gradualmente soppresse in relazione alle diminuite esigenze.

Testo vigente dal 12 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-01;51~art3 · fonte del testo