Le, norme necessarie per l'esecuzione della presente legge, specialmente per facilitare il passaggio all'Istituto delle funzioni oggi spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana, di cui ai precedenti articoli, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 30 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-15;154~art9 · fonte del testo