Le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 2 saranno imputate al capitolo 41 del bilancio 1948-49 del Ministero dell'Africa italiana, per i profughi di cui al n. 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e ai capitoli 133 e 137, rispettivamente per il premio di primo stabilimento e per i sussidi straordinari, del bilancio 1948-49 del Ministero dell'interno per i profughi di cui ai numeri 2, 3 e 4 dello stesso art. 1.
Testo vigente dal 12 marzo 1949
