Le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 2 saranno imputate al capitolo 41 del bilancio 1948-49 del Ministero dell'Africa italiana, per i profughi di cui al n. 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e ai capitoli 133 e 137, rispettivamente per il premio di primo stabilimento e per i sussidi straordinari, del bilancio 1948-49 del Ministero dell'interno per i profughi di cui ai numeri 2, 3 e 4 dello stesso art. 1.

Testo vigente dal 12 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-01;51~art4 · fonte del testo