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E' data facolta' alle Camere di commercio, industria e agricoltura di conferire i posti, rimasti disponibili tra quelli messi a concorso a norma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, agli idonei che non hanno potuto conseguire la nomina per insufficienza di posti nella quota riservata al concorso cui hanno partecipato.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-01-05;22~art1 · fonte del testo