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E' data facolta' alle Camere di commercio, industria e agricoltura di bandire, alle condizioni stabilite dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, concorsi per titoli per la copertura dei posti risultanti disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito ai sensi del citato art. 2, a favore del personale non di ruolo che, possedendo tutti gli altri requisiti, non ha potuto partecipare ai concorsi perche' sprovvisto del titolo di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ottenuto successivamente per effetto della legge 23 febbraio 1952, n. 93, con la quale e' stato convertito il decreto n. 137 medesimo.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1953 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1953-01-05;22~art2 · fonte del testo