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L'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, modificato con la legge 6 marzo 1950, n. 181, e' sostituito con il seguente: "Alle Societa' nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea e' concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonche' dall'imposta generale sull'entrata, per i carburanti e lubrificanti di qualsiasi tipo destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati ai fini dell'esercizio di tali servizi, nonche' per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale. Il beneficio di cui al precedente comma 6, altresi', concesso alle Societa' nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea".

Testo in vigore dal 10 agosto 1962 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1962-07-21;1103~art1 · fonte del testo