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Il numero dei funzionari ferroviari facenti parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, e' elevato a quattro, di cui uno puo' essere scelto anche tra, funzionali di qualifica interiore a quella di direttore centrale.

Testo in vigore dal 30 maggio 1961 al 22 dicembre 2008

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