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Per gli atti registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali non fosse ancora scaduto il termine di tre anni dalla eseguita formalita', gli interessati, che abbiano gia' presentato domanda al Ministero dell'industria ed il commercio, potranno avvalersi della dichiarazione rilasciata dal predetto Ministero ovvero attenersi alle disposizioni di cui all'articolo precedente. Per gli atti invece, per i quali il termine suddetto fosse gia' scaduto, gli interessati che avessero nel triennio conseguito il fine dell'acquisto potranno ottenere la conferma delle agevolazioni tributarie, anche se non abbiano presentato la prescritta domanda al Ministero dell'industria ed il commercio, prima della scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto ed a condizione che la dichiarazione di detto Ministero sia presentata agli Uffici del registro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o sia, nello stesso termine, prodotta, in sostituzione, la dichiarazione della Camera di commercio, industria e agricoltura di cui all'articolo precedente.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1962 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1492~art2 · fonte del testo